Statuto

FONDAZIONE GELD STATUTO

ART. 1 Costituzione

1.1 E’ costituita una Fondazione sotto la denominazione "FONDAZIONE GELD", organizzazione non lucrativa di utilità sociale. Essa assume nella propria denominazione la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breveONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale copo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

1.2 Il nome della Fondazione deriva dalle iniziali dei nomi propri degli ascendenti deicomponenti la famiglia alla quale fa capo l'ente fondatore, componenti che hanno voluto fortemente la sua creazione. Giovanni, Efisia, Luisa e Dedalo hanno ognunonella propria vita, lasciato un segno che la fondazione deve mantenere sempre vivo.


ART. 2 Sede

2.1 La sede sociale è in Città di Castello (PG) Piazza R. Sanzio n. 13.


ART. 3 Scopi

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro neanche indiretto e persegue finalità disolidarietà sociale in tutti i suoi vari aspetti dirette all’assistenza sociale ed alla beneficenza nei confronti dei bisognosi e di coloro che si dedicano alle loro cure.In particolare la Fondazione si prefigge di:

  1. individuare situazioni di disagio con particolare riguardo ai bambini, ai giovani, agli anziani
  2. investire nel campo della ricerca sia nell’ambito della salute che in quello dell’ambiente;
  3. ensibilizzare l’opinione pubblica attraverso qualsiasi manifestazione e mezzo di informazione sui problemi derivanti da tutte le situazioni di disagio economico,
    morale, socio-sanitario, ecc..;
  4. raccogliere in maniera concreta beni o mezzi finanziari da destinare ai progetti
    individuati.

3.2 Le iniziative saranno eseguite preferibilmente mediante l’erogazione di beni e/oservizi evitando ove possibile elargizioni in denaro.
Le elargizioni in denaro non possono in alcun modo essere effettuate nei confronti dialtri enti o associazioni. In casi eccezionali, - ad esempio nell’ipotesi di consistente onerosità dell’intervento da realizzare,- sarà possibile ovviare al divieto di cui sopra epertanto partecipare all’iniziativa unitamente ad altri enti, associazioni ed istituzioni qualora sia consentito ad un membro, delegato dalla Fondazione, di partecipareattivamente all’esecuzione del progetto. Ogni iniziativa di qualunque entità e sotto qualsiasi forma diretta a favore di persone e di altri enti dovrà essere comunqueattentamente monitorata al fine di garantire la destinazione finale per il raggiungimento dello scopo della Fondazione.Ogni contributo o donazione offerti è destinato alla realizzazione di quanto previstodallo statuto.

3.3 La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra adeccezione di quelle ad esse direttamente connesse con le modalità e nei termini di cui al comma 5 dell’art. 10 del D.Lgs. 460/97 e comunque in via non prevalente.


ART. 4 Patrimonio

4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni di cui la stessa è stata dotatain sede di atto costitutivo al quale il presente statuto è allegato quale sua parte integrante e sostanziale.

4.2 Lo stesso patrimonio potrà essere aumentato con donazioni, offerte edisposizioni testamentarie, di beni mobili ed immobili e di ogni altro contributo, erogazione ed entrata con le modalità e sotto condizioni prescritte dalla legge inmateria.

4.3 I redditi derivanti dalla gestione del patrimonio, come pure i contributi ricevuti e gliavanzi di gestione, dovranno essere interamente impiegati per la realizzazione dell’attività della Fondazione e di quella ad essa direttamente connessa.

4.4 E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione,nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge.


ART. 5 Entrate

5.1 Le entrate della Fondazione sono costituite:
4 dai redditi del patrimonio di cui all’art. 4);
5 dai contributi ricevuti sotto qualsiasi forma.


ART. 6 Organi della Fondazione

6.1 Sono organi della fondazione:
5 Il Consiglio di Amministrazione;
6 Il Presidente della Fondazione;
7 Il Collegio dei Revisori (facoltativo se non richiesto dalle norme vigenti in relazione all’attività esercitata ed al volume dell’attività della stessa


ART. 7 Consiglio di Amministrazione

7.1 La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sei a dieci membri così nominati:

- nel caso di sei componenti:tre membri nominati dalla società Fondatrice Centro Italia Veicoli Industriali S.p.A.; due membri nominati dalla società FINTRUCKS S.p.A.;un membro nominato dai dipendenti della società Fondatrice Centro Italia Veicoli Industriali S.p.A.;

- nel caso di sette componenti:quattro membri nominati dalla società Fondatrice Centro Italia Veicoli Industriali S.p.A.; due membri nominati dalla società FINTRUCKS S.p.A.;un membro nominato dai dipendenti della società Fondatrice Centro Italia VeicoliIndustriali S.p.A.;

- nel caso di otto componenti:cinque membri nominati dalla società Fondatrice Centro Italia Veicoli Industriali S.p.A.; due membri nominati dalla società FINTRUCKS S.p.A.; un membro nominato dai dipendenti della società Fondatrice Centro Italia VeicoliIndustriali S.p.A.;

- nel caso di nove componenti:cinque membri nominati dalla società Fondatrice Centro Italia Veicoli Industriali S.p.A.; tre membri nominati dalla società FINTRUCKS S.p.A.; un membro nominato dai dipendenti della società Fondatrice Centro Italia VeicoliIndustriali S.p.A.;

- nel caso di dieci componenti:sei membri nominati dalla società Fondatrice Centro Italia Veicoli Industriali S.p.A.; tre membri nominati dalla società FINTRUCKS S.p.A.; un membro nominato dai dipendenti della società Fondatrice Centro Italia VeicoliIndustriali S.p.A..Il primo Consiglio di Amministrazione sarà composto di dieci membri tutti nominati,in deroga a quanto sopra previsto, dal fondatore all'atto della costituzione. Il Consiglio di amministrazione uscente determina il numero dei componenti il nuovoConsiglio di Amministrazione.Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno un Presidente edeventualmente un Vicepresidente. I consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione dall’incarico per qualsiasi motivo durante il periodo del proprio mandato, alla sostituzione del consigliere cessato provvede chi lo aveva nominato. Il consigliere in tal modo nominato decadrà con quelli in carica al momentodell’assunzione dell’incarico.

7.2 Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.Il Consiglio di Amministrazione provvede quindi alle attività della Fondazione e decide anche sulla determinazione delle rendite del patrimonio, in osservanza deldisposto di cui all’art. 10 lett. d) comma 1 del D.lgs. 1 dicembre 1997 n. 460. Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l’altro:

  1. approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le prioritàdelle iniziative della Fondazione;
  2. approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale;
  3. vigilare e controllare l’esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità dell’impiego dei contributi;
  4. deliberare le eventuali modifiche del presente statuto, le quali si considereranno approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri;
  5. deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione;
  6. il Consiglio potrà inoltre delegare parte dei propri poteri ad uno più Consiglieri Delegati.

7.4 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente se nominato in caso di loro assenza o impedimento dal Consigliere più anziano dietà. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide in presenza di più della metà dei componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessario il votofavorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede il consiglio.

7.5 Il Presidente ed il Vicepresidente (se nominato) in sua assenza o impedimentorappresentano l’ente di fronte a terzi o in giudizio e danno esecuzione alle deliberedel Consiglio.

7.6 Le cariche ricoperte dai Consiglieri compresa quella del presidente sono gratuite.


ART. 8 Il Collegio dei revisori

8.1 Se nominato o in caso di obbligo il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati tra persone iscritte al registro dei revisori contabili. I revisori sono così nominati: 7 due effettivi e un supplente dalla società Centro Italia Veicoli Industriali S.p.A.

8.2 un effettivo e due supplenti dalla società FINTRUCKS S.p.A.. Uno dei sindaci effettivi nominati dalla società Centro Italia Veicoli Industriali S.p.A. ricoprirà la carica di Presidente del Collegio dei revisori. I revisori durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
In caso di cessazione dall’incarico, alla sostituzione del revisore provvederà il soggetto che lo ha nominato. Il revisore in tal modo nominato decadrà con quelli in carica al momento dell’assunzione dell’incarico. Le cariche ricoperte dai revisori sono gratuite.


ART. 9 Esercizi e bilancio

9.1 Gli esercizi finanziari hanno inizio il 1 luglio e terminano il 30 giugno di ogni anno.Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente.Il Consiglio deve inoltre approvare entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio preventivo relativo all’anno successivo.
Non è consentita la distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo i casi dovuti per legge.


ART. 10 Durata ed estinzione

10.1 La Fondazione si estingue con delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c.:

  1. quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
  2. per le altre cause di cui all’art. 27 c.c.

Le delibere di estinzione saranno valide con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione. Nel caso di sua estinzione, il patrimonio mobiliare ed immobiliare di cui la Fondazione è dotata dovrà essere devoluto a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo dicui all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


ART. 11 Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si farà riferimento alle norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia con particolare riferimento a quelle del D. L.gs 4 dicembre n. 460/97.

F.to Luigi Bacchi
F.to Papi Serena
F.to Simona Patalacci
F.to Enzo Paolucci notaio

Fondazione Geld Onlus
Sede Legale: Piazza R. Sanzion n.13 | 06012 Città di Castello PG
Iscritta registro persone giuridiche N.1190/1192 Prefettura di Perugia
C.F. 90017750549 | Tel.: +39 329.016.83.58
Pec: fondazionegeld@affaripec.it | info@fondazionegeld.org

1logogeld-sotto.png
Copyright © Fondazione Geld Onlus.

Search